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Prezzi del Black Friday nell’UE: la regola del prezzo precedente a 30 giorni
Dal 28 maggio 2022 l’articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE, aggiunto dalla direttiva Omnibus (UE) 2019/2161, impone di indicare il prezzo precedente in ogni annuncio di riduzione di prezzo.
Punti chiave
- Il prezzo precedente è il prezzo più basso applicato dal professionista in un periodo di almeno 30 giorni prima della riduzione.
- Uno sconto in percentuale o un messaggio promozionale va calcolato su questo prezzo precedente (Corte di giustizia, causa C-330/23 Aldi Süd, 26 settembre 2024).
- I paesi dell’UE possono prevedere regole diverse per i beni deperibili, i prodotti in vendita da meno di 30 giorni e le riduzioni progressive.
- Affermare falsamente che un’offerta è disponibile solo per un tempo molto limitato è una pratica ingannevole secondo la direttiva 2005/29/CE (allegato I, punto 7).
- Gli orientamenti della Commissione 2021/C 526/02 spiegano l’articolo 6 bis con esempi.
Fonti ufficiali
- Direttiva 98/6/CE (prezzi) (verificato 29.10.2026)
- Orientamenti della Commissione sull'art. 6 bis (verificato 29.10.2026)
- Direttiva 2005/29/CE (pratiche sleali) (verificato 29.10.2026)
- (EU) 2019/2161 (verificato 01.11.2026)
- C-330/23 (Aldi Süd) (verificato 02.11.2026)
Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2026
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