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Volo in ritardo o cancellato: i tuoi diritti nell’UE secondo il regolamento 261/2004

Oggi si applica il regolamento (CE) n. 261/2004. Il regolamento (UE) 2026/2202 lo modifica, ma si applica solo dal 23 ottobre 2027.

Punti chiave

  • Riguarda i voli in partenza da un aeroporto dell’UE e i voli verso l’UE operati da una compagnia dell’UE (articolo 3).
  • Cancellazione e negato imbarco possono dare diritto a una compensazione forfettaria (articoli 4, 5 e 7); per i lunghi ritardi la Corte di giustizia ha riconosciuto lo stesso diritto a partire da 3 ore di ritardo all’arrivo (Sturgeon, C-402/07).
  • La compensazione non è dovuta se la compagnia dimostra circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare (articolo 5, paragrafo 3).
  • Hai diritto all’assistenza (pasti, bevande, albergo se necessario) e alla scelta tra rimborso e volo alternativo (articoli 8 e 9).
  • Se la compagnia rifiuta, puoi presentare reclamo all’organismo nazionale di controllo; i Centri europei dei consumatori aiutano nei casi transfrontalieri.

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Fonti ufficiali

Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2026

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