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Volo in ritardo o cancellato: i tuoi diritti nell’UE secondo il regolamento 261/2004
Oggi si applica il regolamento (CE) n. 261/2004. Il regolamento (UE) 2026/2202 lo modifica, ma si applica solo dal 23 ottobre 2027.
Punti chiave
- Riguarda i voli in partenza da un aeroporto dell’UE e i voli verso l’UE operati da una compagnia dell’UE (articolo 3).
- Cancellazione e negato imbarco possono dare diritto a una compensazione forfettaria (articoli 4, 5 e 7); per i lunghi ritardi la Corte di giustizia ha riconosciuto lo stesso diritto a partire da 3 ore di ritardo all’arrivo (Sturgeon, C-402/07).
- La compensazione non è dovuta se la compagnia dimostra circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare (articolo 5, paragrafo 3).
- Hai diritto all’assistenza (pasti, bevande, albergo se necessario) e alla scelta tra rimborso e volo alternativo (articoli 8 e 9).
- Se la compagnia rifiuta, puoi presentare reclamo all’organismo nazionale di controllo; i Centri europei dei consumatori aiutano nei casi transfrontalieri.
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Fonti ufficiali
- EUR-Lex: regolamento (CE) n. 261/2004 (verificato 29.10.2026)
- EUR-Lex: regolamento (UE) 2026/2202 (modifica) (verificato 29.10.2026)
- Sturgeon C-402/07 (verificato 29.10.2026)
- Commissione europea: organismi nazionali responsabili (verificato 29.10.2026)
- Commissione europea: Centri europei dei consumatori (ECC-Net) (verificato 29.10.2026)
Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2026
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